IL TESTO DELL’ACCORDO DI PACE (SIGLATO, NON FIRMATO) TRA ARMENIA E AZERBAIGIAN

Il ministero degli Esteri della repubblica di Armenia ha diramato il testo dell’accordo di pace che è stato siglato (non firmato) a Washington dal premier armeno Pashinyan e dal presidente azero Aliyev.

Di comune accordo, viene pubblicato l’Accordo siglato per l’istituzione della pace e delle relazioni interstatali tra la Repubblica di Armenia e la Repubblica dell’Azerbaigian.

Accordo per l’istituzione della pace e delle relazioni interstatali tra la Repubblica di Armenia e la Repubblica dell’Azerbaigian

La Repubblica di Armenia e la Repubblica dell’Azerbaigian (di seguito, le Parti),

– Consapevoli dell’urgente necessità di stabilire una pace giusta, globale e duratura nella regione;

– Desiderando contribuire a tale scopo attraverso l’instaurazione di relazioni interstatali;

– Guidate dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite (1970), dall’Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1975) e dalla Dichiarazione di Almaty del 21 dicembre 1991, e mirando a sviluppare relazioni sulla base delle norme e dei principi ivi sanciti;

– Esprimendo la reciproca volontà di stabilire un buon vicinato tra loro;

Hanno concordato di stabilire la pace e le relazioni interstatali tra loro sulla base di quanto segue:

ARTICOLO I

Dopo aver confermato che i confini tra le Repubbliche Socialiste Sovietiche dell’ex URSS sono diventati i confini internazionali dei rispettivi stati indipendenti e sono stati riconosciuti come tali dalla comunità internazionale, le Parti riconoscono e rispetteranno la sovranità, l’integrità territoriale, l’inviolabilità dei confini internazionali e l’indipendenza politica reciproca;

ARTICOLO II

Nel pieno rispetto dell’Articolo I, le Parti confermano di non avere alcuna rivendicazione territoriale reciproca e di non avanzare alcuna rivendicazione del genere in futuro.

Le Parti non intraprenderanno alcun atto, compresa la pianificazione, la preparazione, l’incoraggiamento e il sostegno di tali atti, che mirino a smantellare o compromettere, totalmente o in parte, l’integrità territoriale o l’unità politica dell’altra Parte;

ARTICOLO III

Le Parti, nelle loro relazioni reciproche, si astengono dall’uso della forza o dalla minaccia dell’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica o in qualsiasi altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite. Esse non consentono a nessuna Parte terza di utilizzare i rispettivi territori per usare la forza contro l’altra Parte in modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite;

ARTICOLO IV

Le Parti si asterranno dall’interferire negli affari interni dell’altra;

ARTICOLO V

Entro _____ giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica del presente Accordo da parte di entrambe le Parti, le Parti stabiliranno relazioni diplomatiche tra loro in conformità con le disposizioni delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari (rispettivamente del 1961 e del 1963);

ARTICOLO VI

Nel pieno rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo I del presente Accordo, le Parti condurranno in buona fede negoziati tra le rispettive commissioni di frontiera in conformità con i regolamenti concordati delle Commissioni per concludere l’Accordo sulla delimitazione e demarcazione del confine di Stato tra le Parti;

ARTICOLO VII

Le Parti non dispiegheranno lungo i rispettivi confini forze di terze parti. Le Parti, in attesa della delimitazione e della successiva demarcazione dei rispettivi confini, attueranno misure di sicurezza e di rafforzamento della fiducia concordate, anche in ambito militare, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità nelle regioni di confine;

ARTICOLO VIII

Le Parti condannano e combatteranno l’intolleranza, l’odio e la discriminazione razziale, il separatismo, l’estremismo violento e il terrorismo in tutte le loro manifestazioni all’interno delle rispettive giurisdizioni e rispetteranno i loro obblighi internazionali applicabili;

ARTICOLO IX

Le Parti si impegnano ad affrontare i casi di persone scomparse e sparizioni forzate avvenuti nel conflitto armato che ha coinvolto entrambe le Parti, anche attraverso lo scambio di tutte le informazioni disponibili su tali persone, direttamente o in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, a seconda dei casi. Le Parti, con la presente, riconoscono l’importanza di indagare sulla sorte di tali persone, inclusa la ricerca e la restituzione delle salme, ove opportuno, e di garantire che giustizia sia fatta nei loro confronti attraverso indagini appropriate, come mezzo di riconciliazione e di rafforzamento della fiducia. Le relative modalità, a tale riguardo, saranno negoziate e concordate in dettaglio in un accordo separato;

ARTICOLO X

Al fine di stabilire una cooperazione in vari settori, tra cui quello economico, del transito e dei trasporti, ambientale, umanitario e culturale, le Parti possono concludere accordi in aree di reciproco interesse;

ARTICOLO XI

Il presente Accordo non viola i diritti e gli obblighi delle Parti ai sensi del diritto internazionale e dei trattati conclusi da ciascuna di esse con altri Stati membri delle Nazioni Unite. Ciascuna Parte garantisce che nessuno degli impegni internazionali attualmente in vigore tra essa e terzi pregiudichi i propri obblighi assunti ai sensi del presente Accordo;

ARTICOLO XII

Le Parti, nelle loro relazioni bilaterali, si ispirano al diritto internazionale e al presente Accordo. Nessuna delle Parti può invocare le disposizioni della propria legislazione interna come giustificazione per la mancata esecuzione del presente Accordo.

Le Parti, in conformità con la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), si astengono da atti che possano vanificare l’oggetto e lo scopo del presente Accordo prima della sua entrata in vigore;

ARTICOLO XIII

Le Parti garantiscono la piena attuazione del presente Accordo e istituiscono una commissione bilaterale per supervisionare l’attuazione del presente Accordo. La Commissione opererà sulla base di modalità che saranno concordate dalle Parti;

ARTICOLO XIV

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da altri trattati che le vincolano nelle loro relazioni reciproche, le Parti si adopereranno per risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo attraverso consultazioni dirette, anche in seno alla Commissione di cui all’Articolo XIII. Qualora tali consultazioni non producano risultati accettabili per entrambe le Parti entro 6 mesi, le Parti cercheranno altri mezzi di risoluzione pacifica delle controversie;

ARTICOLO XV

Fatto salvo l’articolo XIV, le Parti ritireranno, respingeranno o altrimenti risolveranno tutte le rivendicazioni, i reclami, le proteste, le obiezioni, i procedimenti e le controversie interstatali relativi alle questioni esistenti tra le Parti prima della firma del presente Accordo in qualsiasi foro legale entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e non avvieranno tali rivendicazioni, reclami, proteste, obiezioni, procedimenti e non saranno coinvolte in alcun modo in tali rivendicazioni, reclami, proteste, obiezioni, procedimenti avviati contro l’altra Parte da terzi.

Le Parti non intraprenderanno, incoraggeranno o saranno coinvolte in alcun modo in alcuna azione ostile reciproca contraria al presente Accordo in ambito diplomatico, informativo e di altro tipo e condurranno consultazioni regolari a tal fine;

ARTICOLO XVI

L’Accordo entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti che notificano il completamento delle procedure interne in conformità con le legislazioni nazionali delle Parti. Il presente Accordo sarà registrato in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;

ARTICOLO XVII

Il presente Accordo è stipulato in lingua armena, azera e inglese, e tutti e tre i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenza sul significato di una disposizione contenuta in uno qualsiasi dei testi autentici, prevarrà il testo inglese.

Data, luogo